Domenica, 30 Agosto 2020 11:54

Armi, invasione di terreni e minacce

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E’ annullabile un divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi basato sul solo fatto che sono state proposte querele, senza però descrivere i fatti che il destinatario del divieto avrebbe compiuto.

 

 

 

Il principio esposto è molto importante e va tenuto sempre presente in materia di divieto detenzione armi: questo post è dunque tra quelli molto utili, scaricalo e posizionalo sul desk del tuo computer, tienilo sempre presente perché tornerà utile in molti casi, a te o alle persone che conosci.

 

In generale, va premesso che il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è né più né meno che una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975 e che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi.

 

Quindi la Prefettura ha il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità di abusarne.

 

E’ consentito alla competente autorità, in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi, di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato.

 

Detto questo come regole generali, più in dettaglio bisogna dire che essere sottoposti a procedimenti penali, conclusi con provvedimenti di archiviazione, non è una circostanza che da sola può giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta.

 

Infatti, per arrivare ad una valutazione negativa bisogna passare per forza attraverso un esame complessivo della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell'autorizzazione di polizia.

 

Per fare l’esempio indicato nel titolo del post Invasione di terreni, minacce e armi, va considerato se la persona è stata coinvolta in un semplice diverbio per futili ragioni di vicinato e, quindi, se la decisione amministrativa è stata fondata sulla sola circostanza della proposizione di querele, magari rimesse, senza operare un approfondimento istruttorio.

 

Un conto è, in effetti, che esista una querela e che questa resti fine a se stessa, altra cosa è il procedimento penale che ne sia eventualmente derivato e dal quale ne sia scaturita una condanna.

 

Ebbene: nel primo caso il divieto di detenzione armi non si giustifica, pertanto risulta proponibile il ricorso per chiederne l’annullamento.

 

 

 

Altre informazioni?

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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