Il mobbing è una forma di abuso
Indica specifici comportamenti che una persona o un gruppo rivolge ad un suo membro; nel mondo del lavoro queste attività possono anche essere messe in atto da persone che abbiano un'autorità sulle altre.
Più volte abbiamo parlato del mobbing e delle possibilità di dimostrarlo in una causa, quando il lavoratore ritiene di essere stato vessato / perseguitato dal datore di lavoro; abbiamo sempre constatato la difficoltà di arrivare al termine della causa avendo provato ogni aspetto della domanda (vedi anche Dipendente perseguitato quando lavora: l'avvocato può aiutarlo a dimostrare il mobbing? ).
L'esistenza del mobbing
Non sempre i rapporti lavorativi conflittuali equivalgono a mobbing; spesso si tratta di situazioni tese, problematiche, ma non patologiche.
Un'interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16690/015 ci aiuta però a focalizzare gli elementi necessari per dimostrare in causa questo peculiare fenomeno e i danni risarcibili.
Vediamo gli elementi, in estrema sintesi:
i molteplici comportamenti persecutori contro il dipendente,
il danno alla salute riportato dal dipendente,
il collegamento tra danno e comportamento persecutorio del datore di lavoro,
la dimostrazione dell'intento persecutorio.
Solo in presenza di questi elementi avremo concrete possibilità di ottenere l'accoglimento della domanda proposta nella causa di mobbing; l'orientamento della Cassazione è pressochè costante nel ritenerli necessari.
Come provare i danni
Anche questo aspetto della causa di mobbing non è semplicissimo (vedi anche Come dimostrare mobbing ): cerchiamo allora con l'aiuto della sentenza in commento di individuare almeno i capisaldi su cui poggiare la domanda risarcitoria.
In quel caso specifico la lavoratrice rassegna le dimissioni per giusta causa visti i comportamenti mobizzanti messi in atto contro di lei dal datore; nelle fasi di merito del processo viene accertata l'effettiva esistenza del mobbing in quanto il datore ha posto in essere ripetuti comportamenti vessatori, c'è stato un danno alla salute opportunamento documentato, la condotta datoriale è effettivamente ricollegabile all'evento dannoso, infine è provato l'intento persecutorio.
L'azienda viene condannata a:
restituire l'importo trattenuto a titolo di mancato preavviso,
risarcimento del danno biologico così come provato all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio.
Se questo è vero, poniamoci allora la domanda se è possibile dimostrare anche un "danno alla professionalità", subito per conseguenza diretta del comportamento datoriale.
Ebbene, a questa domanda la risposta potrà essere positiva tutte le volte in cui chi agisce saprà dimostrare il danno che lamenta: in tutti gli altri casi bisognerà aspettarsi un rigetto.
Accade, detta in termini più semplici, ciò che si verifica per le altre domanda: non ci si può sottrarre al cosiddetto onere di allegazione.
Per esempio, la sentenza in commento ha negato la risarcibilità di questa specifica voce di danno (accogliendo le altre domande) in quanto è mancata la prova: è stato infatti chiarito che il diritto al risarcimento non scatta in automatico per il solo fatto che ci sia stato l'accertamento del mobbing, ma è sempre richiesta la prova del pregiudizio di cui si chiede soddisfazione in termini economici.
Altre informazioni
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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