Quali sono le regole da seguire, in tempo di emergenza epidemiologica, per l’acquisto a distanza di armi.
Cosa è consentito e cosa non lo è.
Siamo in tempo di Coronavirus (vedi anche coronavirus reati armi) e lo scopo delle norme è quello di far fronte all’emergenza, nel tentativo di risolvere una grossa quantità di problemi che giorno dopo giorno si pongono.
In quest’ottica, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha rimodellato la disciplina dell’emergenza offerta con i provvedimenti precedenti.
E’ direttamente il Ministero dell’Interno a spiegare queste dinamiche, anche attraverso alcune sue circolari, tra loro collegate.
Indice
DPCM 26.04.2020 graduale ripresa delle attività produttive
Tempo di vigenza delle nuove disposizioni
Attività economiche consentite
Acquisto di armi con contratti a distanza
Acquisto di armi a distanza da soggetto diverso dall’operatore economico professionale
Acquisto di armi a distanza da parte dell’operatore economico professionale
Vendita al dettaglio di articoli militari per appartenenti alle Forze Armate e di Polizia
D.P.C.M. 26.04.2020 graduale ripresa delle attività produttive
Ora, in materia di contratti per acquisto di armi a distanza, partendo dall’ultima novità in ordine di tempo possiamo notare che il D.P.C.M. 26.04.2020 mira a permettere la graduale ripresa delle attività produttive, di molte attività per il vero, visto l’andamento positivo dei dati sull’emergenza Covid-19.
Tempo di vigenza delle nuove disposizioni
In particolare queste aggiornate misure sono destinate a produrre effetti dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020, salvo future proroghe o modificazioni delle disposizioni vigenti.
In questo quadro, la materia della legislazione della pubblica sicurezza rappresenta, evidentemente, un settore assai delicato che merita un’attenzione maggiore rispetto ad altre materie.
Diverse sono le novità che riguardano le attività produttive soggette ad autorizzazioni di polizia.
Attività economiche consentite
Dunque, il catalogo delle attività economiche consentite è più esteso rispetto a quello perimetrato con il D.P.C.M. del 10.04.2020: nel nuovo sistema la possibilità di operare non è più subordinata al fatto che l’impresa rivesta un carattere strategico per l’economia nazionale o sia parte della filiera delle attività consentite.
Fatta questa breve premessa, passiamo ora al settore specifico dell’acquisto armi a distanza.
Risulta innanzitutto consentito ora lo svolgimento di attività produttive per il cui esercizio è richiesto il titolo di polizia.
Stiamo parlando dei settori economici della fabbricazione di esplosivi, che costituisce una sottocategoria della fabbricazione di prodotti chimici, individuata dal Codice ATECO 20 e della fabbricazione di armi e munizioni che, a sua volta, rientra nella categoria della fabbricazione di prodotti in metallo (Cod. ATECO 25).
Risulta poi consentita l’attività di riparazione e manutenzione di armi, sistemi di arma e munizioni, costituendo essa una declinazione della più generale categoria della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature, individuata dal Codice ATECO 33 (dunque le armerie, ad esempio, potranno effettuare riparazioni pur non potendo esercitare al momento il commercio).
Consentito acquistare armi con contratti a distanza
In generale non è ancora consentita l’attività di commercio al dettaglio delle armi e munizioni: proprio in quest’ottica si innesta la questione dell’acquisto armi con contratti a distanza.
Su questo specifico versante il D.P.C.M. del 26 aprile rimanda al precedente D.P.C.M. del 10.04.2020.
A questo proposito, molti operatori si sono posti la domanda se e quali attività nel commercio fossero effettivamente consentite.
Ebbene, il Ministero ha chiarito che in forza dell’art. 17 Legge n. 110/75 è consentito acquistare armi comuni con contratti stipulati per corrispondenza o con altre forme di contratto a distanza contemplate dall’art. 45 comma 1 lettera g del D. Lgs. n. 206/05 (la nozione, secondo il Codice del Consumo: contratto a distanza è qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso).
Si tratta di una facoltà riconosciuta sia agli operatori economici autorizzati a svolgere attività industriali o commerciali in materia di armi, sia ad acquirenti privati che non esercitano attività economiche nel settore delle armi e che siano in possesso dei titoli di polizia.
La cosa da tenere presente è che l’operazione di acquisto deve avvenire con precise cautele, con lo scopo di assicurare che l’arma acquistata giunga direttamente nella disponibilità dell’acquirente titolato all’acquisto e che sia, quindi, sempre garantita la tracciabilità della circolazione dell’arma in questione.
Acquisto di armi a distanza da soggetto diverso dall’operatore economico professionale
In sostanza: l’acquirente (diverso dall’operatore economico professionale) deve ritirare l’arma oggetto della compravendita a distanza presso un’armeria, ai fini dell’esibizione del titolo legittimante l’acquisto (il nulla-osta all’acquisto rilasciato ai sensi dell’art. 35 T.U.L.P.S. ovvero licenza di porto d’armi ex art. 42 T.U.L.P.S.) e della dovuta registrazione della transazione.
Quindi, di per se’ il contratto di vendita delle armi a distanza si può perfezionare.
La particolarità di questa sequenza negoziale è solo data dal momento storico emergenziale: in pratica nella fase attuale non sarà possibile ai soggetti privati diversi dagli operatori economici professionali ritirare l’arma presso l’armeria, visto che questa non è ricompresa tra le attività di vendita al dettaglio, di cui l’allegato 1 consente lo svolgimento in presenza di clienti.
Acquisto di armi a distanza da parte dell’operatore economico professionale
Mentre gli operatori economici autorizzati ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi potranno ricevere le armi acquistate con contratto a distanza da altri operatori economici professionali, laddove la loro spedizione e consegna sia effettuata attraverso un corriere autorizzato.
Vendita al dettaglio di articoli militari per appartenenti alle Forze Armate e di Polizia
Infine, la vendita al dettaglio di articoli militari, con le modalità del contratto a distanza in favore dei singoli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonché di appartenenti a Corpi di polizia locale, ad organizzazioni di protezione civile ed istituti di vigilanza deve, invece, ritenersi consentita e la merce ordinata può essere consegnata al domicilio dell’acquirente.
Altre informazioni? Vuoi una consulenza legale personalizzata?
Lo studio è a disposizione di tutti per avere maggiori informazioni, assistenza e consulenza legale nella complessa materia delineata dal rapido susseguirsi di provvedimenti normativi emergenziali del momento, incidenti direttamente e/o indirettamente sul titolo di polizia.
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.