Mercoledì, 30 Agosto 2017 08:38

Armi: come funziona il potere di rilasciare licenze

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Si tratta di una deroga ad un divieto 

 

Il concetto

Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è niente altro che un'eccezione al divieto di portarle: il nostro attuale Ordinamento ha disciplinato in questo modo il rilascio di queste licenze.

Il succo del discorso è che la Legge, in questo preciso momento storico, ha dato preferenza a principi di ordine pubblico in questa materia piuttosto che preferire i diritti del privato (pur rilevanti, come gli appartenenti al mondo armiero ben sanno).

Spieghiamo meglio.

Esistono diverse disposizioni di legge che attribuiscono vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico rispetto all'utilizzo di armi. Così come esistono alcuni principi (ricavati tanto dalle stesse leggi quanto dalle sentenze amministrative di primo e secondo grado) atti a regolare questa complessa materia.

Vediamoli insieme, perchè conoscerli può aiutare la persona interessata a comprenderli e a gestirli adeguatamente, anche per ottenere la licenza nel pieno rispetto delle impegnative regole.

 

 

I principi

1)  art. 40 T.U.L.P.S. "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare": ciò equivale a dire che il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da spiegare nel relativo provvedimento (Tar Reggio Calabria, sez. 1, sentenza n. 915 del 13.09.2016),

2)  art. 42 T.U.L.P.S., "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65": il significato è che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico (vedi anche: armi e affidabilità di chi le utilizza: 9 punti da sapere),

3)  Le sentenze (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2015 n. 2162 e 14 ottobre 2014 n. 5398) hanno affermato che "la valutazione al riguardo dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni di assenza di buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013 n. 4666)",

4)  un dato da non sottovalutare è quello per cui il Ministero dell'Interno può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d'armi, tenendo conto del particolare momento storico e di specifiche situazioni locali: l'esempio pratico può essere quello della decisione di restringere diffusione ed uso di armi per affrontare situazioni dove sono radicate organizzazioni criminali.

 

 

L'eccesso di potere

Dall'altra parte, il potere amministrativo è vasto ma non può essere illimitato, o impiegato in modo arbitrario.

Un esempio può valere per chiarire meglio il concetto: nel caso in cui l'amministrazione respinge l'istanza presentata da un'appartenente ad una categoria di persone per la quale non sono evidenti specifiche esigenze da tutelare con la licenza di porto d'armi, la deve respingere anche per altri che si trovano nella stessa situazione.

In pratica, è vietato fare due pesi e due misure: scatta quindi l'eccesso di potere se si respinge l'istanza per una persona e la si accoglie per un'altra persona che si trova nelle medesima situazione.

 

 

Un consiglio

Orientarsi conoscendo i principi di fondo della materia può tornare utile in molte situazioni. 

Vedi anche

come custodire armi con diligenza non rimproverabile

Detenzione armi: come vincere ricorso in Consiglio di StatoDetenzione armi: come vincere ricorso in Consiglio di Stato

Pistola per difesa personale: il rinnovo della licenza

 

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

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Letto 4850 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:36
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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1 commento

  • Link al commento Damiani Giancarlo Giovedì, 28 Settembre 2017 16:53 inviato da Damiani Giancarlo

    Buon Giorno
    Avrei bisogno di un consiglio se potete darmelo
    Sono un aspirante guardia giurata avevo anche già l'assunzione pronta ma dopo avere presentato l'istanza alla prefettura di milano a maggio , a Settembre mi vedo arrivare 2 raccomandate dalla prefettura, una dice che anno accolto la mia domanda di guardia giurata la seconda invece ho avuto il Diniego del porto di pistola per una vecchia condanna di 8 mesi di reclusione per furto in concorso del 1987 che io non ricordavo neanche più, premetto che da quella data non c'è più niente e ritengo di avere avuto una buona condotta sino ad'oggi e sono passati 30 anni .
    ho qualche speranza di fare ricorso..........ho chiesto in prefettura loro dicono che non ci sono speranze e vero..................
    Grazie ...Cordialità

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