Il concetto
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è niente altro che un'eccezione al divieto di portarle: il nostro attuale Ordinamento ha disciplinato in questo modo il rilascio di queste licenze.
Il succo del discorso è che la Legge, in questo preciso momento storico, ha dato preferenza a principi di ordine pubblico in questa materia piuttosto che preferire i diritti del privato (pur rilevanti, come gli appartenenti al mondo armiero ben sanno).
Spieghiamo meglio.
Esistono diverse disposizioni di legge che attribuiscono vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico rispetto all'utilizzo di armi. Così come esistono alcuni principi (ricavati tanto dalle stesse leggi quanto dalle sentenze amministrative di primo e secondo grado) atti a regolare questa complessa materia.
Vediamoli insieme, perchè conoscerli può aiutare la persona interessata a comprenderli e a gestirli adeguatamente, anche per ottenere la licenza nel pieno rispetto delle impegnative regole.
I principi
1) art. 40 T.U.L.P.S. "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare": ciò equivale a dire che il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da spiegare nel relativo provvedimento (Tar Reggio Calabria, sez. 1, sentenza n. 915 del 13.09.2016),
2) art. 42 T.U.L.P.S., "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65": il significato è che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico (vedi anche: armi e affidabilità di chi le utilizza: 9 punti da sapere),
3) Le sentenze (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2015 n. 2162 e 14 ottobre 2014 n. 5398) hanno affermato che "la valutazione al riguardo dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni di assenza di buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013 n. 4666)",
4) un dato da non sottovalutare è quello per cui il Ministero dell'Interno può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d'armi, tenendo conto del particolare momento storico e di specifiche situazioni locali: l'esempio pratico può essere quello della decisione di restringere diffusione ed uso di armi per affrontare situazioni dove sono radicate organizzazioni criminali.
L'eccesso di potere
Dall'altra parte, il potere amministrativo è vasto ma non può essere illimitato, o impiegato in modo arbitrario.
Un esempio può valere per chiarire meglio il concetto: nel caso in cui l'amministrazione respinge l'istanza presentata da un'appartenente ad una categoria di persone per la quale non sono evidenti specifiche esigenze da tutelare con la licenza di porto d'armi, la deve respingere anche per altri che si trovano nella stessa situazione.
In pratica, è vietato fare due pesi e due misure: scatta quindi l'eccesso di potere se si respinge l'istanza per una persona e la si accoglie per un'altra persona che si trova nelle medesima situazione.
Un consiglio
Orientarsi conoscendo i principi di fondo della materia può tornare utile in molte situazioni.
Vedi anche:
come custodire armi con diligenza non rimproverabile
Pistola per difesa personale: il rinnovo della licenza
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