Domenica, 16 Settembre 2018 14:37

Militari: termini procedimento disciplinare di stato

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L’AVVOCATO RISPONDE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE DI STATO

LA DOMANDA

La vicenda è complessa e faccio precedere la domanda vera e propria da un preambolo. Invio atti relativi al procedimento disc di stato acceso nei miei confronti il xx/0x/2018 incarico all'Uff.le inquirente il xx/0x/2018.

Si rappresenta che i 90 giorni ai sensi della legge decorrerebbero il 06 aprile; il Gip emette decreto in forma schematica senza alcun merio degli atti il cx/0x/2018; il p.m. emette il suo primo provved. il xx/0x/18 e il xx febb la comunica al mio Comando con lettera uff; il xx APRILE il Gip restituisce gli atti al PM e ne accetta il fascicolo; il 0x aprile convoca il Comandante è gli consegna a mano secondo la tesi del Comando solo l'integrazione della richiesta di archiv datata xx/0x/18 ed inviata al GIP; STRANO CHE NON GLIELO ABBIA DETTO OPPURE GLIELO HA CONSEGNATO E NON LO HANNO PROTOCOLLATO. Il x aprile il mio Comando protocolla solo l'integraz. del xx marzo; il xx aprile comunica al Comando Sovraordinato tale acquisizione senza citare il decreto del GIP;

il 0x aprile il Comando deposita sia al GIP sia al PM richiesta di avere gli atti in copia in conforme (cosa inusuale tra pubb amministraz) l'xx aprile presso il P.M ritira copia conforme del suo provved, già in possesso; il xx aprile presso il GIP ritira copia conforme del suo provved, (forse in possesso e non protocollato); il xx aprile il collega redige relazione informando il comandante che il xx aprile ha ritirato copia conforme del provved. del GIP; il xx protocolla tale relazione, dopo xx giorni dal decreto del GIP.

Si allega 1. decreto archiv. dopo le x pagine vi è il decreto del gip in alto timbro e data della pm 0x/0x/18  2. nota del comando n. xxdd del xx aprile solo con l'integraz. dell'archivz del PM. (Strano che non sia allegato il decreto visto che da 2 giorni la pm lo sapeva e lui si reca personalmente da lei) 3. lettera del x aprile dice che lo ha preso brevi manu nota. xxx dove ed invia al Comando prov.le   4. RICHIESTA DEL xx aprile 5. relazione del xx aprile
il quesito è: il comando ne era conoscenza nel sua materialità del provvedimento del GIP o serve che lo protocolli e ne dia certezza?

 

LA RISPOSTA

Avv. Francesco Pandolfi

La domanda posta presuppone lo scioglimento di un dilemma: qual è l’ufficio dell'amministrazione militare da ritenersi deputato a ricevere la sentenza affinchè si possa parlare di quell’integrale conoscenza di cui all'art. 1392 d. lgs. 66/10?

La questione è abbastanza complicata e richiede precisione nell’analisi dei dati normativi.   il Consiglio di Stato illustra la modalità con la quale attribuisce valore al tipo di conoscenza idoneo a far decorrere il termine per la conclusione del procedimento.  La risposta alla domanda è contenuta in questa sentenza, per sua comodità le riporto una parte della pronuncia che le potrà essere utile per i calcoli dei termini relativi al suo procedimento.

Dice il Cds: questa Sezione ha già avuto modo di occuparsi (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013 n. 2827) dell'individuazione dell'ufficio, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza del militare, che - una volta ricevuta una copia integrale della sentenza penale - determina quel tipo di "conoscenza" idoneo a far decorrere il termine perentorio per la conclusione del p. disc.

Giova innanzi tutto ricordare che l'art. 1392 (Codice dell'ordinamento militare), prevede che "il proc. disciplinare di stato, a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione" (comma 1). Il successivo comma 3 prevede che "il proc. disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione".

La giurisprudenza richiamata (le conclusioni della quale il Collegio ritiene di confermare nella presente sede) - nell'escludere che l'amministrazione di appartenenza del militare da sottoporre a proc. disciplinare possa identificarsi esclusivamente con il Comando del Corpo competente, per ragioni di residenza del militare, all'esame del giudicato penale ai fini dell'eventuale proc. disciplinare - ha affermato che:

"il termine iniziale per l'esercizio dell'azione disciplinare, che, ai sensi dell'art. 1392, coincide con la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, più specificamente si identifica - in assenza di diversa disposizione di legge - con la data in cui un ufficio dell'amministrazione medesima (a ciò deputato) ha ricevuto cognizione dell'atto, essendo questo così pervenuto nella sfera di disponibilità della stessa".

In sostanza:

- per un verso, si è escluso di poter individuare (restrittivamente) l'organo e/o ufficio dell'amministrazione cui è dalla norma riferita la integrale conoscenza nel solo organo titolare del potere disciplinare, poichè il riferimento all'amministrazione militare deve intendersi all'amministrazione nel suo complesso (si è a tal fine affermato che "una cosa è l'amministrazione quale soggetto complessivamente individuato; altra cosa è l'organo dell'amministrazione che - nell'ambito di questa e nel rispetto del principio di legalità - è competente all'esercizio di determinati poteri o tenuto a determinati comportamenti");

- per altro verso, l'ufficio dell'amministrazione militare che riceve la copia integrale della sentenza, così determinandosi l'integrale conoscenza dell'amministrazione medesima, e, di conseguenza, il dies a quo del computo del termine complessivo del procedimento disciplinare, non può essere individuato in qualsivoglia ufficio, ma, più propriamente, in un ufficio "a ciò deputato", quale può essere il comando di appartenenza del militare al momento della trasmissione della copia, ovvero (come nel caso esaminato dalla sentenza richiamata) il plesso dei Carabinieri presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza.

Ed infatti, se non può ritenersi idoneo a far decorrere il termine il solo invio, o comunque, la ricezione della copia integrale della sentenza da parte dell'organo titolare del potere disciplinare - poiché, in tal modo, "per un verso si cadrebbe in una evidente incertezza in ordine alla identificazione del termine iniziale; per altro verso, si rimetterebbe alla medesima amministrazione, in dipendenza dei comportamenti da essa in concreto tenuti (afferenti alla trasmissione dell'atto all'ufficio o organo competenti), la definizione di tale termine" - allo stesso modo non può ritenersi idonea ad individuare il dies a quo la intervenuta ricezione della predetta sentenza da parte di un qualunque plesso dell'amministrazione militare, poiché, in tal modo, si determinerebbe una "incisione" non ragionevole sul termine riconosciuto all'amministrazione per la conclusione del procedimento.

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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