Quando viene presentata un’istanza per la revoca o aggiornamento di un divieto detenzione armi, se la Prefettura rimane in silenzio è possibile chiedere al Tar di accertare l’obbligo di riesame in autotutela.
L’argomento è di un certo interesse pratico visto che spesso l’amministrazione, ricevuta un’istanza di riesame in autotutela per rivedere in meglio il divieto di detenzione armi in precedenza disposto, sceglie di non rispondere alla domanda del privato.
Per molto tempo è stata sostenuta la tesi secondo la quale l’amministrazione non sarebbe tenuta a rispondere, non esistendo un obbligo giuridico per farlo in questa particolare materia.
Tuttavia, dal momento che il divieto è niente altro che un’inibitoria perenne, è stata anche sostenuta la tesi contraria, secondo la quale il provvedimento non può essere considerato permanente.
Questa seconda teoria si è affermata e dunque, ad un certo punto, tutti concordi nel dire che il divieto si può riesaminare dopo un certo tempo, a patto che vi sia stato un mutamento sostanziale delle circostanze che lo avevano originato.
In pratica, nel momento in cui la Prefettura resta in silenzio sulla domanda di riesame scatta un interesse del richiedente a ricorrere al giudice amministrativo, al fine di reclamare il cosiddetto silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di aggiornamento del divieto di detenzione delle armi.
Il rimedio che può mettere in atto la persona interessata, nel caso in cui la Prefettura non risponda, è questo:
- deve presentare l’istanza di aggiornamento del divieto;
- la Prefettura non risponde entro 90 giorni;
- deve presentare, con un avvocato, il ricorso al Tar segnalando il silenzio-rifiuto;
- il Tar accerta l’obbligo della Prefettura di provvedere sull’istanza di riesame;
- il Tar assegna all’amministrazione un termine di 90 giorni per il riesame e per emanare un provvedimento espresso.
La Sezione Quinta del Tar Campania, con la sentenza n. 2210/2020 pubblicata in data 04.06.2020, ha sancito tutto ciò, in un caso dove è stato riconosciuto al destinatario del provvedimento l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, essendo rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento ed essendo trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso.
Entrambi questi presupposti sono stati riscontrati, essendo trascorsi cinque anni dal provvedimento e avendo il ricorrente dedotto la sopravvenuta estinzione del reato.
L'obbligo che, specularmente, si è venuto a configurare in capo all'Amministrazione è consistito nel dare corso al procedimento di riesame entro i termini di legge, ferma restando l'ampia discrezionalità che le compete quanto al suo esito finale, sindacabile in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
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