Suono e rumore
Le leggi classificano vari tipi e livelli di immissione, o rumori: ambientali, residui, di immissione.
Se volessimo definire il rumore potremmo dire che non esiste attività umana che non preveda la trasformazione di energia meccanica in onde di pressione, in grado di propagarsi attraverso l'aria ed essere percepite dall'orecchio, stimolando una reazione sonora; le reazioni a questo stimolo sono la sensazione uditiva e la vibrazione acustica.
La differenza tra suono e rumore e la seguente: il primo è un preciso stimolo uditivo contenente un messaggio di informazione, il secondo è uno stimolo privo di contenuto logico dove il messaggio di informazione stride con la disponibilità ricettiva della persona (fonte: "criteri di valutazione delle immissioni di rumore" di Mario Novo).
La risarcibilità del danno da immissioni
La norma da utilizzare per chiedere il risarcimento
L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi un'ingerenza di un autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Le sentenze da richiamare per sostenere la domanda di danni
Varie pronunce parlano di questo specifico danno e lo riconoscono sempre nei casi di superamento del limite di liceità delle immissioni; segnaliamo le più importanti:
Corte di Cassazione sez. III, n. 20927 del 16.10.2015,
Corte di Cassazione sez. III, n. 26899 del 19.12.2014,
Corte di Cassazione sez. III, n. 23283 del 31.10.2014.
Come muoversi per chiedere il risarcimento
Agire in giudizio, dopo aver tentato una soluzione bonaria magari attraverso l'invio di una lettera raccomandata a/r.
Nel caso affrontato dalla Cassazione e preso a spunto per il commento, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto l'effettiva esistenza di una turbativa della vita domestica degli attori: la lesione è risultata la conseguenza di immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato a ridosso dall'abitazione delle persone interessate e non rimosso per tutto il periodo estivo.
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