Sabato, 25 Gennaio 2020 14:10

Reato che non riguarda le armi: conseguenze

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Cosa fare se la Questura respinge la tua richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia in quanto risulta che sei stato denunciato, per esempio, per frode fiscale?

 

 

Indice

La memoria difensiva

Il ricorso al Tar

Appello al Consiglio di Stato

 

 

 

E’ risaputo che il Ministero dell’Interno dispone di tanti argomenti per respinge l’istanza in questione. 

 

Se vogliono, lo sappiamo bene, riescono a ricavare elementi di sospetto anche se non si trovano in presenza di fatti penalmente rilevanti, figuriamoci in una situazione come quella descritta nel titolo, sia pur riguardante una vicenda di per sé estranea all’uso delle armi.

 

Ma tant’è: questo accade con una certa frequenza in Italia.

 

Allora, in queste circostanze alla fine come è meglio muoversi se sei convinto di non aver perso la tua affidabilità e che, quindi, quanto afferma il Questore non è vero?

 

Cosa è meglio fare?

 

Come spiegare al Ministero che, addirittura, non sei neppure imputato e che nemmeno è stata portata a termine l’indagine?

 

Come spiegare che il reato di frode fiscale, benché serio e grave, non ha alcuna attinenza diretta o indiretta con le armi?

 

Sono domande che fanno eco molte volte tra le persone interessate.

 

Molti si ritrovano infatti a dover gestire situazioni di questo tipo o solo somiglianti dove, ad un certo punto, l’amministrazione ti ostacola e fa muro, senza sé e senza ma.

 

Forse sarà capitato anche a te o, magari, a qualche persona che conosci e che non sa come affrontare.

 

Allora c’è da chiedersi: esiste un modo per cercare di risolvere il problema e, quindi, superare il decreto di diniego?

 

Bene, per rispondere alla domanda principale del titolo, ossia la circostanza del reato che non riguarda le armi: conseguenze, bisogna prima di tutto chiedersi perché il Questore arriva a respingere l’istanza di rinnovo e con quali argomenti lo fa.

 

Vediamo cosa è consigliabile fare.

 

 

 

La memoria difensiva

La prima cosa da fare: presenta una memoria difensiva già nella fase di avvio del procedimento amministrativo per il diniego: spiega nelle osservazioni il dettaglio della vera situazione e dei fatti che ti interessano, mettendo in luce che l’ipotesi di reato di cui parliamo non dice niente sul fatto delle armi.

 

Ovviamente, se lo ritieni opportuno, già in questa fase chiedi aiuto ad un avvocato.

 

L’amministrazione non potrà e non dovrà ignorare le tue osservazioni che, se adeguatamente motivate, dovrebbero portarla a rivedere la tua posizione.

 

Come già detto più e più volte diciamo in teoria perché, si sa, Questura e Prefettura abbastanza spesso si limitano a dire no quasi in automatico.  

 

Fatto, questo, che sempre più spesso indispone i giudici di primo e secondo grado, i quali sanno che non può esistere nel nostro Ordinamento un criterio di automaticità nelle decisioni amministrative che attengono a questa delicata materia.

 

Ma andiamo avanti.

 

 

 

Il ricorso al Tar 

Per procedere, nel caso tu non abbia sbloccato la faccenda con le tue pur ben strutturate osservazioni, devi avviare la causa amministrativa.

 

Nella fase del ricorso, particolare attenzione andrà riservata alla ricostruzione dei fatti e al sostegno dei motivi di diritto.

 

Il tribunale non potrà darti torto in quanto l’amministrazione è chiamata a dare la sua risposta discrezionale con una solida motivazione, specie quando si tratta di una situazione specifica come quella di cui si sta parlando.

 

C’è, in ogni caso, l’obbligo di motivazione per il Ministero.

 

In sostanza: dovrà approfondire specificamente il caso che gli sottoponi, al fine di accertare se quanto dici è attendibile o no, specie appunto se le vicende penali sono inconferenti con l’affidabilità in materia di armi.

 

In ultima analisi: la Questura non può compiere scelte discrezionali senza effettuare la doverosa istruttoria.

 

Vediamo ora, cosa succede se pure il tribunale dice di non essere d’accordo con le tue tesi.

 

 

 

Appello al Consiglio di Stato 

Nel caso il giudice di primo grado dovesse respingere il tuo ricorso, in quel caso ti consiglio di presentare l’appello; nel caso specifico del reato non attinente alle armi facendo anche leva sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6172/19 pubblicata il 13.09.2019.

Una bella ed utile sentenza dove i magistrati, accogliendo le lamentele della persona interessata, ripetono appunti i concetti sopra espressi: “è pacifico tra le parti che i fatti che hanno fatto scaturire il diniego di rinnovo del porto d’armi sono unicamente enucleabili in una indagine avviata nell’ agosto 20xx dalla Procura della Repubblica per un reato di carattere fiscale, senza che sia mai intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio -dunque l’appellante non è allo stato neanche imputato- Trattasi di reato privo di qualsivoglia collegamento, diretto o indiretto, con l’uso delle armi. Il Collegio non nega che l’amministrazione possa trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma ciò deve avvenire, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi.

Nel caso di specie tale elemento è stato rinvenuto nella “tensione psicologica” che la qualità di indagato indurrebbe nell’appellante. Trattasi tuttavia di un argomento che, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda che ha interessato l’appellante non convince: innanzitutto perché, come già segnalato, le indagini sono molto risalenti nel tempo, senza che sia mai intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio o misure di carattere cautelare, giacché - è da ritenere - esse hanno perso quella carica di novità e gravità capace di colpire la psiche oltre il limite della comprensibile preoccupazione; poi perché il tipo di reato, benché grave, non coinvolge rapporti personali, o situazioni tali da alimentare sentimenti avversi nei confronti dei familiari, degli estranei o, in generale, dei consociati; da ultimo perché la tensione psicologica, ricollegabile in astratto all’avvio di indagini penali, non ha prodotto nel caso di specie, dal 20xx (anno di avvio delle indagini), alcun episodio che possa configurare allarme. Piuttosto, al contrario, può osservarsi che l’appellante svolge il ruolo di guardia volontaria venatoria e non ha mai abusato dell’arma, elementi questi ultimi, che depongono per la sussistenza di una condizione psicologica non compromessa”.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 5070 volte Ultima modifica il Sabato, 25 Gennaio 2020 14:16
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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