La Prefettura deve svolgere una sua autonoma valutazione sull’affidabilità della persona in materia di armi: non può basarsi solo sui fatti penali.
Valutazione amministrativa dei fatti
Valutazione amministrativa dei fatti
Nel caso in cui il Prefetto intenda emettere un divieto detenzione armi a carico di una persona, perché questa ha avuto alcuni precedenti penali, prima di arrivare al divieto vero e proprio deve sempre compiere una valutazione coerente, logica e ragionevole dei fatti.
In sostanza il Prefetto non può appiattirsi sulle vicende penali, ma deve autonomamente valutarle, proprio per verificare se c’è ancora l’affidabilità di quella persona.
Questo significa che non basta che il soggetto abbia commesso fatti penalmente rilevanti per emettere il divieto, ma in più occorre che l’autorità amministrativa li valuti in completa autonomia, visto il potere discrezionale di cui dispone per Legge.
Insomma, anche il Prefetto può commettere errori se emette il divieto semplicemente sul presupposto penale.
Uno di questi casi è stato trattato e risolto favorevolmente per il privato dai Magistrati amministrativi [1].
Qui la persona interessata era stata segnalata alla Procura della Repubblica per violazione dell'art. 20 e 20 bis (omessa custodia armi), in quanto al termine di una battuta di caccia si allontanava dalla zona dimenticando il fucile appoggiato al muro di recinzione di un cimitero, con l’arma successivamente rinvenuta da un passante.
A suo carico erano stati pronunciati i decreti penali, con condanna del soggetto per violazione dell’art. 20 Legge 110/1975, rispettivamente alla pena di Euro 100,00 ed Euro 150,00 di ammenda.
Nella fattispecie: in occasione di una battuta di caccia aveva lasciato incustodita, presso il muro di cinta del cimitero, l’arma tipo fucile Bernardelli calibro 12 di sua proprietà, omettendo di osservare le dovute prescrizioni al fine di assicurare con ogni diligenza l’interesse della sicurezza pubblica, nonché in quanto legalmente detentore della doppietta marca Bernardelli, cal. 12, non aveva adottato idonee precauzioni per la sua custodia, in particolare: dopo averla poggiata sul muro di cinta del cimitero si allontanava da tale luogo dimenticando l’arma, lasciandola così in stato di abbandono favorendo un agevole impossessamento da parte di chiunque.
Così era stato ritenuto responsabile di condotte che denotano inaffidabilità dello stesso alla detenzione delle armi, per aver omesso di custodire con ogni diligenza l'arma, nell’interesse della sicurezza pubblica.
Il Tar aveva risolto il problema affermando che, ferma restando l’ampia discrezionalità che caratterizza il potere valutativo dell’amministrazione in materia di licenza di portare armi, non va dimenticato che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano a disporre il divieto di detenzione armi, o il diniego di rilascio della licenza.
In particolare il ricorrente, già in sede procedimentale, aveva fornito una dettagliata illustrazione della situazione venutasi a determinare al termine della battuta di caccia, in dipendenza della necessità di prestare cure ad uno dei cani che ad essa avevano partecipato, evidenziando come, in ragione della concitazione, aveva effettivamente appoggiato l’arma su un muretto, dimenticandosi di prelevarla prima di ripartire con l’autovettura.
Tali circostanze e le relative giustificazioni non erano state valutate in concreto dall’amministrazione, che, nel disporre il divieto di detenzione di armi, si era limitata a ritenerle non condivisibili senza argomentare in ordine alla loro effettiva consistenza.
Del resto non era neppure contestato che, pochissimo tempo dopo avere lasciato incustodita l’arma e resosi conto dell’accaduto, l’interessato aveva contattato le Forze dell’Ordine esponendo la situazione.
Comportamento questo che, a parere dei giudici, mostrava la mera occasionalità dell’evento, verificatosi in dipendenza di una situazione di fatto del tutto particolare, evento che, pertanto, non poteva essere in sé espressivo, secondo criteri di ragionevolezza, dell’inaffidabilità del ricorrente.
Per altro nell’immediatezza dei fatti il Questore aveva avviato un procedimento teso alla revoca della licenza, concludendolo, però, con una determinazione di archiviazione, evidenziando come, a seguito delle memorie difensive presentate dall’interessato, la ricostruzione della vicenda conduceva, sulla base di un ragionevole giudizio prognostico, a ritenere che l’interessato non avrebbe abusato del titolo di polizia in suo possesso.
Vero era che il provvedimento di archiviazione faceva salvi gli esiti del giudizio penale, ma questa formula non poteva essere intesa come un differimento della decisione definitiva all’esito del processo penale, in quanto l’amministrazione è tenuta a formulare una propria ed autonoma valutazione dei fatti, senza piegarsi pedissequamente al giudizio che sarebbe stato successivamente espresso dal giudice penale.
Viceversa, il divieto di detenzione armi incorreva proprio in quest’ultima contraddizione, in quanto si limitava ad evidenziare che l’esito penale della vicenda aveva condotto a due decreti di condanna e in base a questo dato aveva formulato il giudizio di inaffidabilità.
Così facendo l’amministrazione non aveva sviluppato una propria autonoma valutazione, indipendente dagli esiti penali della vicenda.
Non solo, attenzione: la Prefettura aveva effettuato la comunicazione di avvio del procedimento nel 2016, ma il provvedimento recante il divieto di detenere armi era stato adottato nel 2018.
Cioè, in pratica, l’amministrazione aveva formulato il giudizio di inaffidabilità dopo il decorso di quasi due anni dalla data del fatto.
Ora, seppure il decorso del termine procedimentale non è un vizio di legittimità del provvedimento, nondimeno la distanza temporale intercorsa tra i fatti, immediatamente conosciuti dall’amministrazione, e l’adozione del decreto non è coerente con le finalità cui deve tendere il provvedimento stesso, specie considerando che durante questo tempo il ricorrente aveva conservato la detenzione delle armi e le licenze di porto di fucile di cui dispone.
[1] Tar Lombardia Sezione Prima, sentenza n. 2141/21 pubblicata il 05.10.2021.
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Divieto detenzione armi: errori del Prefetto
Scritto da Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani
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Francesco Pandolfi AVVOCATO
Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.
Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.
E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".
La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".
Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.
I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.
Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.
Alessandro Mariani Avvocato
data di nascita: 08/04/1972
Principali mansioni e responsabilità:
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.
www.miaconsulenza.it
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