L'Amministrazione militare ha l'onere di tenere in considerazione il sicuro incremento della prestazione lavorativa del suo dipendente, nel caso questi venisse temporaneamente trasferito per accudire i figli.
Il profitto nella prestazione professionale
In materia di trasferimento temporaneo regolato dall'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01 novellato, bisogna chiedersi se l'Amministrazione di appartenenza, pur messa di fronte alla necessità di valutare l'accoglimento della domanda, può avere interesse ad accoglierla nel caso in cui può aspettarsi una prestazione lavorativa più serena del militare interessato, oltreché profittevole.
Il ragionamento dei giudici in un caso concreto
Ebbene, stando ad un'interessante principio coniato dal Tar per la Puglia, la risposta che può darsi a questo interrogativo è senz'altro affermativa.
Vediamo perchè.
Poniamo il caso che il militare si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà, sul piano logistico e familiare.
Può trattarsi, ad esempio, di un dipendente che non riesce a gestire la sua condizione familiare, data la presenza di figli minori e della moglie che lavora a tempo pieno.
Ora, nel caso in cui il ruolo del militare sia fungibile (quindi vi sia assenza di specializzazione / abilitazione professionale) e, dall'altro lato, l'Amministrazione non si trovi in circostanze eccezionali per l'espletamento dei servizi, il trasferimento temporaneo dalla sede di servizio attuale verso altra sede di auspicata destinazione (prossima alla famiglia) potrà essere concesso, anche con una modalità frazionata.
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