Sentenza del Tar Napoli, Sezione Sesta, n. 7/2021 pubblicata in data 04.01.2021.
Parliamo, anche in questa occasione, di una vicenda assai articolata e complessa; ma lo strepitoso esito favorevole per il militare ricorrente suggerisce di dare alcuni accenni sui contenuti della sentenza di primo grado, resa ovviamente anonima per tutelare i dati sensibili della parte e qui riportata solo nei suoi passaggi cruciali.
La sentenza, in effetti, potrebbe essere utile per altri dipendenti in situazioni analoghe a quella qui sinteticamente riportata.
Intanto va subito premesso che il Ministero rimane soccombente nella causa di primo grado: viene annullata infatti la determina con la quale si è disposta la perdita del grado per rimozione del militare, già sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo discrezionale.
Andiamo dunque, sia pur in estrema sintesi, alla sostanza.
Si perdoni il tecnicismo giuridico che risalta nei passaggi di seguito illustrati, ma la pronuncia è veramente complessa ed analitica.
Dunque, la vicenda nasce da un procedimento penale, tuttora pendente, a carico del militare chiamato in correità per seri reati.
In sede penale il dipendente viene assolto in primo grado per la maggior parte delle ipotesi di reato, tranne una per la quale ha proposto appello.
Diversi anni fa il G.I.P. emanava ordinanza di applicazione della custodia cautelare a carico del ricorrente.
L’Amministrazione militare disponeva la sospensione precauzionale dall’impiego del ricorrente, a titolo obbligatorio.
Il G.I.P. presso il Tribunale emetteva decreto di giudizio immediato, a seguito del quale l’amministrazione avviava il procedimento finalizzato alla sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale, del ricorrente.
Nelle more della definizione del procedimento penale, e perdurando la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego:
dopo alcuni anni veniva avviato il procedimento disciplinare di stato per i fatti oggetto del ridetto giudizio penale, avviandosi inchiesta formale;
veniva adottata, ai sensi dell’art. 917 del codice dell’ordinamento militare, la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale;
veniva sospesa l’avviata inchiesta formale.
Il Tribunale condannava il ricorrente alla pena di giustizia, assolvendolo da diversi altri capi di imputazione “perché il fatto non sussiste”.
Contro le statuizioni di condanna il militare presentava il suo appello.
Successivamente, all’esito della disamina della sentenza penale di condanna, l’amministrazione disponeva “inchiesta formale, riassunzione e nomina dell’inquirente”, riattivando in sostanza il procedimento disciplinare posto in stato di quiescenza anni prima.
L’ufficiale inquirente designato comunicava al militare l’avvio del procedimento che, al fine, si concludeva con l’adozione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti il Tar, deducendo:
Violazione del principio del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, violazione del diritto di difesa art. 24 della Costituzione, stante la lesione delle prerogative difensive che si sarebbe concretata nel corso del procedimento con la mancata ostensione di atti del fascicolo e con le indebite valutazioni fatte dall’ufficiale inquirente, volte a condizionare il processo decisionale della Autorità chiamata ad esercitare il potere disciplinare; eccesso di potere per contraddittorietà dell’operato amministrativo, illogicità ed evidente travisamento dei fatti, violazione di legge in relazione: all’art. 1393 del Codice come modificato dall’art. 15 della legge 124/2015 e dall’art. 4 comma 1 lett. t) del D. Lgs. n. 91/2016; all’art. 1392 co. 2, 3 e 4 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Si costituiva l’intimata Amministrazione, che chiedeva la reiezione del gravame.
Il ricorso viene ritenuto fondato sulla questione della cd. “pregiudiziale penale”.
E invero:
la sentenza penale di condanna da cui scaturisce l’azione disciplinare è stata impugnata dal ricorrente, in questo modo non può dirsi concluso il relativo procedimento giurisdizionale;
inoltre le condotte ascritte al ricorrente sono ben note alla Amministrazione fin dagli albori del procedimento penale, avendo giustificato la sospensione precauzionale dall’impiego già tanti anni fa;
altresì lo stesso procedimento disciplinare veniva sospeso avuto riguardo al tenore in allora vigente dell’art. 1393 del citato codice e, dunque, “considerata la necessità di attendere, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento disciplinare e della piena cognizione dei fatti, la definizione del procedimento penale”;
in ultimo, il ridetto art. 1393, nella dictio vigente fino all’intervento modificativo apportato con la legge 7 agosto 2015 n. 124, precludeva l’esercizio della potestas disciplinare prima della definizione del procedimento penale, testualmente disponendo che “Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso”.
La potestas disciplinare della Amministrazione è stata posta in quiescenza dalla Amministrazione, proprio in puntuale osservanza dell’inequivocabile precetto foggiato all’art. 1393, comma 1, del codice militare, essendo stata la sospensione adottata “tenuto conto che i fatti di cui al sopra richiamato procedimento penale sono gli stessi che costituiscono oggetto della contestazione di addebiti nell’accertamento amministrativo in rassegna; visto l’art. 1393 (…) considerata la necessità di attendere, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento disciplinare e della piena cognizione dei fatti, la definizione del procedimento penale”.
In allora, invero –e cioè, al momento della commissione dei fatti, dell’esercizio della azione penale e della piena cognizione di essi fatti da parte della Autorità- l’esercizio del potere punitivo della Amministrazione per fatti oggetto di procedimento giurisdizionale avanti il Giudice penale era condizionato alla irrevocabile definizione di esso giudizio.
Di qui la improponibilità in radice del procedimento disciplinare ovvero, se già iniziatosi, la sua sospensione fino alla conclusione del processo penale.
Ora, ricorda il Tar, è vero che l’art. 15 della l. 7 agosto 2015, n. 124, dapprima, e il d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91, novellando la norma, hanno esteso ai militari la disciplina dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare introdotta dall’art. 55 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il pubblico impiego contrattualizzato. La disposizione di cui all’art. 1393 del codice militare, indi, al momento della “riapertura” del procedimento disciplinare e della adozione del provvedimento quivi gravato, disponeva (e dispone tutt’ora) che il procedimento disciplinare “che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”, fatti salvi:
il caso di “infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357”, qualora si riscontri “particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare”, ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non si disponga “di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”; ciò che legittima il “differimento” del procedimento;
il caso di atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, nel quale continua ad essere esclusa la possibilità di avviare il procedimento disciplinare e imposta anche la sospensione di quello già avviato.
Però, nella fattispecie qui in esame:
la condotta oggetto delle statuizioni di condanna si è verificata in epoca ben antecedente a quella di entrata in vigore della l. 124/2015;
anche la conoscenza di tali accadimenti da parte dell’Amministrazione è avvenuta in epoca remota, tanto da giustificare plurimi provvedimenti di sospensione precauzionale dall’impiego e financo la apertura di un formale procedimento disciplinare, di poi sospeso appunto in funzione del procedimento penale e del disposto di cui all’art. 1393 del codice nella versione allora vigente.
Orbene, è tale primigenia versione della norma che governa ratione temporis il potere sanzionatorio in esame, dovendo escludersi una applicazione retroattiva delle modificazioni che all’art. 1393 del codice sono state apportate dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.
In altre parole, è il fatto storico dell’avvenuta conoscenza degli accadimenti da parte dell’Amministrazione e, in particolare, il momento in cui tale fatto si è concretato ad attrarre la fattispecie nell’orbita della previgente normativa.
In conclusione: la riattivazione e la conclusione nei confronti del ricorrente del procedimento disciplinare, avente ad oggetto condotte oggetto di scrutinio in sede penale ed in mancanza della irrevocabile definizione del procedimento giurisdizionale:
ha infranto i principi normativi discendenti dall’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, nella formulazione antecedente alla legge 7 agosto 2015, n. 124;
si è posta in contrasto con la stessa condotta serbata dalla Amministrazione in precedenza, allorquando cioè –ben essendo edotta della effettiva natura e latitudine delle condotte addebitate al ricorrente, non a caso legittimanti una congerie di provvedimenti di sospensione precauzionale, anche facoltativa, dall’impiego e financo l’avvio del procedimento disciplinare- essa Autorità si era ben determinata, in ossequio al disposto dell’art. 1393 del codice miliare, ad attendere il “termine” del procedimento penale, con tale dictio dovendo intendersi, all’evidenza, il momento della irrevocabile ed intangibile definizione del giudizio, e non già e non certo la conclusione del giudizio di primo grado ove, come nella specie, avverso la sentenza di condanna sia stato esperito gravame ed il giudizio sia pertanto ancora pendente.
In finale: atti impugnati annullati e condanna del Ministero alle spese di causa.
Chiedi una consulenza legale
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.