Riabilitazione per patente
Quali sono le azioni consigliate per ottenere la revoca del provvedimento prefettizio che ha disposto la revoca della patente di guida.
LA DOMANDA
Gentilissimo avvocato
Mi chiamo xxxxxx è vivo a yyyy, da 7 anni nelle vicinanze di SXXXX; dopo avere scontato sia la pena (per art. 74) sia i tre mesi di sorveglianza già nel 2ZZZ, dal XXXXX9 al XXXXXXX. Sono passati tanti anni e non c'è modo da potere riavere la riabilitazione; dopo tante richieste mi mandano da un ufficio ad un altro divertendosi giocare a tennis con la mia persona.
Può fare lei per me qualcosa?
Gli faccio in oltre presente che ho guidato per XX anni senza mai avere infratto alcuna regola sia in Italia, Europa e in XXXXX dove ho vissuto dal 19XX al 1XXX.
Ringrazio anticipatamente per una sua risposta.
LE FONTI
Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116. (1)
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Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (2)
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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (2)
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La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
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Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
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Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
(1) Articolo interamente sostituito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, da adottare entro l'8 febbraio 2010, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente all'8 agosto 2009.
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Circolare n. 5210 del 28 marzo 2018 del Ministero dell'interno
Stupefacenti e patente di guida. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018, ha affermato la natura discrezionale del provvedimento prefettizio di revoca della patente adottato per motivi di produzione o spaccio di droga.
Specificando però che la condanna per questi fatti può riguardare reati di diversa natura e, dunque, prima di adottare la revoca occorrerà verificare in concreto la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza richiesta dalla legge.
Dunque d'ora in poi non potranno più essere adottati provvedimenti di revoca della patente per motivi di droga senza dettagliate motivazioni sulla singola determinazione.
La sentenza di condanna da sola non basta, prosegue il Viminale.
Andranno valutate le singole decisioni giudiziali «onde conoscere aspetti del comportamento illecito tenuto dai condannati, utili a corroborare la prognosi di pericolosità».
Per esempio, occorrerà verificare se i reati riferiti al testo unico sugli stupefacenti siano stati commessi con l'uso di veicoli a motore o cagionando sinistri.
Occorrerà cioè adottare un giudizio di pericolosità attuale del soggetto condannato, conclude la circolare.
LA RISPOSTA
Ai sensi dell'art. 120 C.d.S. la patente di guida è revocata dal Prefetto per assenza dei requisiti morali.
Il Prefetto, trascorsi tre anni dalla notifica dell'ordinanza di revoca e previa verifica di taluni requisiti, può concedere il nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida.
A tal fine occorre presentare apposita istanza tesa al rilascio del nulla osta a conseguire il documento di guida allegando:
- nel caso dei sottoposti alle misure di prevenzione, specifica attestazione di fine misura (rilasciata dall'Autorità di Polizia che ha curato la corretta applicazione della misura);
- nel caso di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90, occorre esibire anche provvedimento di riabilitazione rilasciato dall' Ufficio di sorveglianza;
- il certificato generale del casellario giudiziale per la verifica di eventuali ulteriori motivi morali ostativi.
Si precisa che alcune Prefetture sono solite richiedere anche un certificato di riabilitazione rilasciato dalla Corte di Appello per la misura della sorveglianza speciale.
Al riguardo, occorre citare che giurisprudenza costante ed attuale afferma la non necessità del provvedimento di riabilitazione per l’avvenuta esecuzione della misura di prevenzione essendo sufficiente, solo per questo caso, il requisito temporale dei tre anni dalla cessazione della misura (Tar Siclia, sez. Catania, con la sent. 916/2018. Tar Sicilia, Palermo, 26 luglio 2016 n. 1911; Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1712).
Per quanto premesso, si propone di procedere al deposito dell’istanza come sopra indicato, tenendo presente che in caso di non accoglimento si potrà procedere con il conseguente ricorso giurisdizionale per l’annullamento dell’atto che verrà formulato.
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