Lunedì, 26 Luglio 2021 12:49

Rinnovo porto d’armi uso caccia: quando non è ricevibile?

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Casi in cui il Questore può dichiarare l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo del porto di fucile uso caccia. Rimedi.

 

 

 

avvocato francesco pandolfi

 

 

 

Se ti è capitato di presentare l’istanza per il rinnovo del porto d’armi ad uso caccia ed hai visto che la Questura, putacaso, l’ha dichiarata irricevibile, potrebbe averlo fatto in quanto a monte hai un divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura.

 

Potrebbe sembrare un’ovvietà ma, in realtà, non lo è, dal momento che molte volte ricevo pratiche di questo tipo e gli assistiti non sanno il perché dell’emissione della dichiarazione di irricevibilità.

 

Andiamo sul pratico.

 

Immaginiamo che qualche anno fa hai avuto questioni in sede penale: per esempio, un deferimento all’A.G. per reati che fanno dubitare dei tuoi requisiti di affidabilità e sicurezza in materia di armi.

 

Pensiamo a reati come la rissa, lesioni, ingiurie, minacce, ubriachezza, danneggiamento e così via.

 

Con una vicenda a monte di questo tipo, la Prefettura certamente avrà imposto il divieto di detenzione armi.

 

Ora, nella vigenza del divieto, la questura non può procedere al rilascio del titolo di polizia siccome potresti violare il predetto divieto imposto a suo tempo dal prefetto.

 

Quindi, in questi casi quello che fa la Questura è semplicemente decretare l’irricevibilità della domanda di rinnovo.

 

Infatti la Legge dice che: ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

 

In sostanza, lo fa con un decreto che, di per sé, sarebbe pure ricorribile.

 

Il problema però è che non ti conviene proporre ricorso sul decreto di irricevibilità, dal momento che sotto sotto c’è sempre l’ostacolo del pesante divieto del Prefetto.

 

Allora, ciò che ti conviene fare è studiarti per bene il contenuto del divieto di detenzione armi e presentare al Prefetto un’istanza motivata di riesame in autotutela, con la quale potrai chiedere la rimozione del divieto.

 

Non mi stancherò mai di ripetere l’importanza di scrivere bene l’istanza di riesame.

 

Certamente, come ben sai, si tratta di un atto che può anche essere presentato senza l’assistenza dell’avvocato.

 

Il problema, però, è che se trascuri alcuni passaggi tecnici rischi di fare ripetutamente un buco nell’acqua, in quanto in Prefettura hanno più che ottime conoscenze giuridiche, oltre ovviamente a disporre di tutti gli elementi di fatto per negare la tua domanda.

 

Detto tra noi: ne ho visti parecchi di casini per aver presentato l’istanza senza l’aiuto dell’avvocato.

 

Ecco perché, in ultima analisi, consiglio sempre di affidarti ad un difensore per la scrittura e l’inoltro di questa particolare istanza.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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